Da gennaio 2023 è previsto l’indennizzo all’80% della retribuzione per uno dei mesi di congedo parentale, a condizione che sia goduto entro i sei anni del bambino
In occasione della nascita di un figlio, oltre all’astensione obbligatoria di 5 mesi indennizzata all’80% della retribuzione e spettante alla madre, la legge prevede la misura del “congedo parentale”: si tratta di un periodo di astensione facoltativa dal lavoro concesso a entrambi i genitori per prendersi cura del bambino nei suoi primi 12 anni di vita.
Spetta per un tempo complessivo, tra i due genitori, non superiore a dieci mesi, elevabili a undici se il padre lavoratore si astiene dal lavoro per un periodo, continuativo o frazionato, di almeno tre mesi.
Una parte del congedo parentale, per un massimo di 9 mesi complessivi fra i genitori, è indennizzato al 30% della retribuzione.
I 9 mesi indennizzati spettano con le seguenti modalità:
A partire da gennaio 2023, uno di questi 9 mesi è indennizzato all’80% della retribuzione, a condizione che sia goduto entro il sesto anno di vita del bambino.
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Alberto Meli