Se non si è adempiuto all’obbligo della dichiarazione 2022, anno 2021, entro lo scorso 30 novembre – termine ultimo per la consegna del Modello REDDITI (ex Modello UNICO) –, i "tempi supplementari" che permettono entro i 90 giorni successivi alla scadenza ordinaria di trasmettere la cosiddetta dichiarazione tardiva scadranno il prossimo 28 febbraio.
Quindi, qualunque dichiarazione 2022 che avrebbe dovuto essere consegnata tramite 730 o REDDITI entro le rispettive scadenze del 30 settembre o del 30 novembre, se trasmessa entro il 28 febbraio 2023 (servizio per cui è possibile chiedere assistenza a CAF ACLI) sarà a tutti gli effetti valida da un punto di vista tributario, coi normali effetti fiscali che si generano dalle situazioni di credito o debito, fatti salvi gli interessi e le sanzioni applicati comunque in forma più lieve.
In questi casi interviene infatti lo "scudo" del ravvedimento operoso, cioè il mezzo tramite il quale il contribuente dimostra di voler rimediare spontaneamente a una sua inadempienza, col risultato, appunto, di avere una sanzione più mitigata rispetto al normale, il cui importo varierà a seconda della presenza o meno di imposta nella dichiarazione tardiva.
In caso allora di dichiarazione senza imposta dovuta, il conto è presto fatto perché si applica la sola sanzione fissa di 250 euro legata alla consegna tardiva, che però, per effetto del ravvedimento operoso, viene ridotta a 1/10, quindi di fatto a 25 euro. Nel caso invece di dichiarazione con imposta dovuta, si dovranno allora versare, oltre al tributo, anche gli interessi calcolati a partire dal termine ordinario del 30/11, più la sanzione per omesso versamento, anch’essa calcolata a seconda del momento in cui avviene la tardiva regolarizzazione.
Morale della favola: è bene tenere d'occhio il calendario, specie se nella propria posizione fiscale si dovesse essere soggetti a un’imposta non versata. Ma al netto di questo va anche detto che la dichiarazione tardiva è l’ultimo baluardo prima che la semplice "dimenticanza", tollerata appunto come tale fino al 28 febbraio, non diventi a tutti gli effetti una vera e propria omissione, visto che a partire dal 1° marzo, i modelli non consegnati su cui verteva l’obbligo di trasmissione, verranno a quel punto considerati omessi, con effetti certamente più pesanti dal punto di vista sanzionatorio.