DL Cura Italia - le misure a sostegno dei lavoratori

Giovedì 19 marzo 2020

Decreto Legge “CURA ITALIA”

 

Queste le principali misure a sostegno dei lavoratori contenute nel DL 18 del 17 marzo 2020, chiamato "Cura Italia", adottato per far fronte all'emergenza dovuta al Coronavirus. 
 
 
Lavoratori dipendenti del settore privato
  • Congedo di 15 giorni, continuativo o frazionato, a partire dal 5 marzo fino alla fine del periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, riconosciuto alternativamente ad entrambi i genitori, anche affidatari, di figli di età non superiore ai 12 anni compiuti, oppure senza limiti di età se disabili in situazione di gravità iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni assistenziali, ed indennizzato al 50% dell’ultima retribuzione, purché nel nucleo familiare uno dei genitori non benefici già di strumenti a sostegno al reddito oppure non sia disoccupato o non lavori. Il congedo è coperto da contributi figurativi;
  • Congedo per tutto il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, riconosciuto ai genitori, anche affidatari, di figli di età compresa tra i 12 anni ed i 16 anni, non indennizzato ma con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro, purché nel nucleo familiare uno dei genitori non benefici già di strumenti a sostegno al reddito oppure non sia disoccupato o non lavori. Tale congedo non è coperto da contributi figurativi;
  • Bonus baby-sitting di massimo 600 euro, sostitutivo del congedo di 15 giorni, erogabile tramite il libretto famiglia;
  • Incremento di 12 giorni complessivi da fruire nei mesi di marzo e di aprile 2020 dei giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa previsto dalla l. 104/92 per assistere parenti o affini entro il 3° grado con handicap in situazione di gravità (art. 3 c. 3);
  • Equiparazione a malattia, ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento, dei periodi trascorsi in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, escludendoli dal conteggio del periodo di comporto previsto per la conservazione del posto di lavoro;
  • Equiparazione al ricovero ospedaliero,con medesimo trattamento economico e normativo, del periodo di assenza dal lavoro prescritto dalle competenti autorità sanitarie ai soggetti con handicap grave (art. 3 c. 3 l. 104/92), agli immunodepressi, ai malati oncologici o ai soggetti sottoposti a terapie salvavita;
  • Speciale indennità economica per il mese di marzo 2020, non imponibile ai fini dell’IRPEF, per gli stagionali del settore turismo o degli stabilimenti termali, che hanno cessato il lavoro tra il 1° gennaio 2019 ed il 17 marzo 2020, purché non pensionati e non titolari di rapporto di lavoro al 17 marzo 2020;
  • Speciale indennità economica per il mese di marzo 2020, non imponibile ai fini dell’IRPEF, per i lavoratori agricoli a tempo determinato con almeno 50 giornate effettive di lavoro di lavoro agricolo nel 2019, purché non pensionati;
  • Speciale indennità economica per il mese di marzo 2020, non imponibile ai fini dell’IRPEF,per i lavoratori dello spettacolo iscritti all’ex ENPALS con almeno 30 contributi giornalieri versati nel 2019 all’ex ENPALS, purché non pensionati.
 
Lavoratori dipendenti del settore pubblico
  • Congedo di 15 giorni, continuativo o frazionato, a partire dal 5 marzo fino alla fine del periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, riconosciuto alternativamente ad entrambi i genitori, anche affidatari, di figli di età non superiore ai 12 anni compiuti, oppure senza limiti di età se disabili in situazione di gravità iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni assistenziali, ed indennizzato al 50% dell’ultima retribuzione, purché nel nucleo familiare uno dei genitori non benefici già di strumenti a sostegno al reddito oppure non sia disoccupato o non lavori. Il congedo è coperto da contributi figurativi;
  • Congedo per tutto il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, riconosciuto ai genitori, anche affidatari, di figli di età compresa tra i 12 anni ed i 16 anni, non indennizzato ma con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro, purché nel nucleo familiare uno dei genitori non benefici già di strumenti a sostegno al reddito oppure non sia disoccupato o non lavori. Tale congedo non è coperto da contributi figurativi;
  • Bonus baby-sitting di massimo 1000 euro, sostitutivo del congedo di 15 giorni, erogabile tramite il libretto famiglia, solo ed esclusivamente per il personale del settore sanitario e per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato nell’emergenza;
  • Incremento di 12 giorni complessivi da fruire nei mesi di marzo e di aprile 2020 dei giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa previsto dalla l. 104/92 per assistere parenti o affini entro il 3° grado con handicap in situazione di gravità (art. 3 c. 3);
  • Equiparazione al ricovero ospedaliero,con medesimo trattamento economico e normativo, del periodo di assenza dal lavoro prescritto dalle competenti autorità sanitarie ai soggetti con handicap grave (art. 3 c. 3 l. 104/92), agli immunodepressi, ai malati oncologici o ai soggetti sottoposti a terapie salvavita.
 
Lavoratori autonomi
  • Congedo di 15 giorni per Commercianti, Artigiani e Coltivatori Diretti, continuativo o frazionato, a partire dal 5 marzo fino alla fine del periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, riconosciuto alternativamente ad entrambi i genitori, anche affidatari, di figli di età non superiore ai 12 anni compiuti, oppure senza limiti di età se disabili in situazione di gravità iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni assistenziali, ed indennizzato al 50% dell’ultima retribuzione convenzionale stabilita dalla legge, purché nel nucleo familiare uno dei genitori non benefici già di strumenti a sostegno al reddito oppure non sia disoccupato o non lavori.
  • Bonus baby-sitting di massimo 600 euro, anche per Liberi Professionisti iscritti alle corrispondenti Casse o all’INPGI, sostitutivo del congedo di 15 giorni, erogabile tramite il libretto famiglia;
  • Speciale indennità economica per il mese di marzo 2020, non imponibile ai fini dell’IRPEF, prevista per i lavoratori autonomi non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie all’infuori della Gestione Separata e per i liberi professionisti titolari di P.Iva attiva alla data del 23 febbraio 2020, purché non pensionati.
 
Lavoratori parasubordinati
  • Congedo di 15 giorni per gli iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata INPS, continuativo o frazionato, a partire dal 5 marzo fino alla fine del periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, riconosciuto alternativamente ad entrambi i genitori, anche affidatari, di figli di età non superiore ai 12 anni compiuti, oppure senza limiti di età se disabili in situazione di gravità iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni assistenziali, ed indennizzato al 50% Di 1/365 del reddito preso a riferimento per la determinazione dell’indennità di maternità, purché nel nucleo familiare uno o entrambi i genitori non fruiscano già di analoghi benefici, oppure uno dei genitori non benefici già di strumenti a sostegno al reddito, non sia disoccupato oppure non lavori;
  • Bonus baby-sitting di massimo 600 euro, sostitutivo del congedo di 15 giorni, erogabile tramite il libretto famiglia;
  • Speciale indennità economica per il mese di marzo 2020, non imponibile ai fini dell’IRPEF, prevista per gli iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata INPS non pensionati.
 
Disoccupati e titolari di Reddito di Cittadinanza
  • Proroga fino al 1° giugno 2020 del termine della presentazione delle domande di disoccupazione agricola per l’anno 2019, solo per gli operai agricoli residenti o domiciliati sul territorio nazionale;
  • Ampliamento da 68 a 128 giorni dei termini di decadenza previsti per la presentazione delle domande di NASpI e di Dis-Coll per le cessazioni involontarie dell’attività lavorativa verificatesi dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020 e decorrenza di tali prestazioni dal 68° giorno per le domande presentate dopo il 68° giorno ed entro il 128° giorno;
  • Sospensione per 2 mesi a partire dal 17 marzo 2020 degli obblighi previsti per i titolare del Reddito di Cittadinanza, nonché dei relativi termini, e delle misure di condizionalità, nonché dei relativi termini stabiliti, per i percettori di NASpI e Dis-Coll.
 

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