Visto il periodo autunnale in cui partono i corsi universitari e gli studenti presentano gli ISEE alle segreterie per ricevere sconti o agevolazioni sui ratei di frequenza, è importante rimarcare la novità che a decorrere da questa stagione accademica 2022/23, modifica in parte l’assetto regolamentare che riguarda le condizioni di cosiddetta “autonomia” rispetto al nucleo genitoriale. Autonomia da intendere non solo in senso economico ma anche logistico. Sappiamo che spesso i ragazzi, non solo nel caso dei “fuori sede”, ma anche perché coniugati o già impegnati in rapporti lavorativi che vanno di pari passo con lo studio, potrebbero frequentare le aule vivendo al di fuori dell’abitazione dei genitori.
Ecco allora che ai fini del calcolo ISEE, per capire se effettivamente sussistono delle condizioni di indipendenza rispetto ai genitori, vengono valutati due aspetti sostanziali, vale a dire la casa dove lo studente vive – e da quanto tempo ci vive –, più l’adeguata capacità di reddito, che può essere riferita al singolo studente, qualora viva da solo, oppure in comunione col coniuge/compagno, se si tratta di studente sposato o convivente di fatto. La novità, quindi, cui accennavamo in apertura, riguarda proprio il secondo aspetto dell’adeguata capacità di reddito: fino allo scorso anno, infatti, il livello di reddito entro il quale lo studente al di fuori del nucleo genitoriale poteva essere considerato “autonomo” era di 6.500 euro, mentre da quest’anno accademico 22/23 la soglia si alza a 9.000 euro annui.
Nessuna modifica, invece, è stata introdotta sul secondo requisito, quello logistico, secondo il quale l’autonomia sussiste in caso di “studente residente fuori dall’unità abitativa della famiglia di origine da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda di iscrizione per la prima volta a ciascun corso di studi, in alloggio non di proprietà di un suo membro”; cioè in pratica deve trattarsi di un ragazzo che da almeno due anni vive per conto suo, e oltretutto in un alloggio che non sia di proprietà di un membro della sua famiglia. Detto altrimenti: se lo studente andasse a vivere nella casa che il padre o la madre hanno ereditato dai nonni, non verrebbe considerato autonomo; sarebbe invece considerato autonomo, salvo poi verificare il requisito economico del reddito, quello studente che prendendosi una stanza in affitto iniziasse a mantenersi con uno o due lavori paralleli allo studio.
Tornando infine alla soglia di autonomia reddituale innalzata da 6.500 a 9.000 euro, questa andrà valutata in rapporto al singolo studente oppure anche all’eventuale coniuge/convivente. In termini pratici, nel caso di uno studente che conviva e risulti fiscalmente a carico del coniuge, o comunque provvisto di un reddito inferiore a 9.000 euro, l’autonomia potrebbe sussistere se il medesimo coniuge/convivente disponesse di un reddito pari almeno a 9.000 euro annui. Resta infine da chiarire che per le coppie non coniugate ma conviventi, la convivenza di fatto deve essere registrata nel Comune di residenza.