Il nuovo Modello 730/2023, redditi 2022, è stato approvato ufficialmente dall’Agenzia delle Entrate con un provvedimento del 6 febbraio 2023. Ovviamente per ricevere assistenza su elaborazione e trasmissione del modello è possibile avvalersi dell’assistenza degli operatori CAF ACLI:
Il 730/2023 racchiude diverse novità, che ovviamente fanno riferimento all’anno d’imposta 2022, ma che di fatto producono degli effetti fiscali a partire dai modelli di quest’anno. Vediamo dunque di seguito le principali novità.
Dal 1° marzo 2022 è entrato in vigore l’Assegno Unico Universale che in pratica canalizza in un unico “flusso” tutta la corrente dei bonus economici, fiscali e non, destinati ai figli, comprese le detrazioni Irpef. Di norma restano nella condizione di essere “fiscalmente a carico” i figli fino a 24 anni con redditi non superiori a 4.000 euro. Dai 25 anni in poi sono invece a carico i figli con redditi non superiori a 2.840,51 euro. Ora, per i figli minorenni, e per i maggiorenni (a certe condizioni) fino a 21 anni, le detrazioni spettanti sul carico fiscale non vengono più applicate a partire dal 1° marzo 2022 per via appunto della presenza dell’Assegno Unico. Non viene invece toccato il comparto delle altre detrazioni al 19% applicate sulle spese materiali sostenute per i figli (quindi quelle per medicinali, cure, scuola, università, sport, ecc). Infine, per i ragazzi dai 22 anni in su, cioè quando cessa l'erogazione dell’Assegno Unico, se il figlio è sempre nella condizione di essere fiscalmente a carico, ricominciano a essere applicate le vecchie detrazioni.
Fino al 31/12/2021 erano in vigore cinque scaglioni IRPEF con aliquote al 23, 27, 38, 41 e 43 per cento. Dal 1° gennaio 2022, invece, i cinque vecchi scaglioni sono diventati quattro con aliquote al 23, 25, 35 e 43 per cento. In pratica, il terzo e quarto scaglione di prima, rispettivamente tra 28.001 e 55.000 euro (aliquota 38%) e da 55.001 a 75.000 euro (aliquota 41%), si “fondono” in un unico terzo scaglione tra 28.000 e 50.000 euro tassato al 35%, mentre da 50.001 euro in su abbiamo un nuovo quarto (e ultimo) scaglione con aliquota sempre al 43%.
È stato innalzato a 15.000 euro il limite reddituale per poter usufruire della misura massima della detrazione pari a 1.880 euro. La detrazione spettante è aumentata di 65 euro se il reddito complessivo è compreso tra 25.001 euro e 35.000 euro.
È stato innalzato a 8.500 euro il limite reddituale per poter fruire della misura massima della detrazione per redditi di pensione pari a 1.955 euro. La detrazione spettante è aumentata di 50 euro se il reddito complessivo è compreso tra 25.001 e 29.000 euro.
È una detrazione applicata al 75% sugli importi sostenuti nel 2022 (ma prorogata anche per gli anni 2023-2025) per eseguire lavori di superamento/rimozione delle barriere architettoniche.
La detrazione sul canone (pari a 991,60 euro) applicata se il reddito complessivo del giovane non supera quota 15.493,71 euro, viene estesa dopo il compimento dei 30 anni, ma cessa nel momento in cui se ne compiono 31. In più, se il 20% del canone annuo supera 991,60 euro, ma comunque non supera 2.000 euro, il giovane può detrarre direttamente quel 20% anziché 991,60 euro.
Per le erogazioni liberarli effettuate nel 2022 a vantaggio di enti del Terzo Settore impegnati in progetti di recupero su beni mobili/immobili pubblici o confiscati alla criminalità organizzata, viene applicato un credito d’imposta nella misura del 65 o 50 per cento dell’erogazione (a seconda di chi sia il donante, se persona fisica o ente no profit).