Gli ISEE 2022 hanno ormai vita breve: com’è prassi, infatti, tutte le Dsu sottoscritte nell’anno in corso scadono automaticamente il 31 dicembre dello stesso anno. Insomma il 31 notte andremo a dormire (se ci andremo) con una Dsu, e ci sveglieremo la mattina del 1° gennaio con quella stessa Dsu scaduta. Morale: servirà subito rinnovarla se si vorrà continuare a godere di certe prestazioni economiche a sostegno del nucleo che per forza di cose non vengono erogate una tantum, ma sono suddivise in tranches lungo un arco di tempo più lungo, sulla base di requisiti monitorati volta per volta (per il rinnovo ISEE 2023 è possibile rivolgersi a CAF ACLI, in sede oppure online).
Gli esempi più lampanti sono ovviamente due: l’Assegno Unico, la cui durata è annuale, e quindi il rinnovo presuppone una nuova domanda con ISEE aggiornato, e poi c’è il Reddito/Pensione di Cittadinanza che come l’Assegno prevede un’erogazione a cadenza mensile. Ci sono infine i bonus sociali legati all’utenze domestiche (acqua, gas, luce) che rappresentano un caso analogo, anche se per una percentuale nettamente inferiore di utenti.
Ora, al di là di quelle che saranno le modifiche della manovra 2023 su Assegno Unico e RdC, resta fermo che sono entrambe prestazioni commisurate all’ISEE, di conseguenza la loro prosecuzione da un anno all’altro non può che passare dal rinnovo dell’indicatore economico, il cui calcolo guarda sempre ai dati reddituali e patrimoniali risalenti al 31/12 di due anni prima, fatta salva la possibilità di calcolare il cosiddetto ISEE “corrente” qualora ci sia stata nell’ultimo anno una significativa diminuzione di reddito e/o patrimonio. In ogni caso l’ISEE corrente deve avere comunque come base di partenza un ISEE valido ordinario, ciò significa che passato il 31/12 coloro che hanno in corso prestazioni come Assegno o RdC dovranno dotarsi di un ISEE 2023.
Prendiamo ad esempio il RdC, tra i cui requisiti spiccano un valore ISEE inferiore a 9.360 euro e un valore del patrimonio immobiliare non superiore a 30.000 euro. Il Decreto 4/2019 che ha istituito il RdC, stabilisce appunto che “i requisiti economici di accesso si considerano posseduti per la durata dell’attestazione ISEE in vigore al momento di presentazione della domanda e sono verificati nuovamente solo in caso di presentazione di nuova Dsu, ferma restando la necessità di aggiornare l’ISEE alla scadenza del periodo di validità dell’indicatore”.
È dunque il discorso che facevamo: il legislatore dispone a chiare lettere l’obbligo di una nuova Dsu allo scadere di quella precedente. Volendo ipotizzare un caso pratico, un nucleo che abbia iniziato a percepire il RdC a giugno 2022 – quindi sulla base di una Dsu 2022 – sarà obbligato a richiedere una nuova Dsu dopo il 31 dicembre, nonostante il RdC abbia un arco di validità di 18 mesi. In altri termini la “marcia” delle 18 mensilità di un RdC partito a giugno 2022 non andranno avanti ininterrottamente fino a novembre 2023, ma saranno interrotte a gennaio 2023 qualora non sopraggiunga il rinnovo del vecchio ISEE 2022.
Idem nella sostanza anche per l’Assegno Unico, la cui durata è però un po’ più corta del RdC: 12 mesi anziché 18. Come sappiamo, l’importo dell’Assegno varia a seconda dell’ISEE entro un valore massimo di 40.000 euro. Superata invece la soglia di 40.000 l’Assegno spetta lo stesso ma nella sua misura minima standard di 50 euro al mese. Considerando allora che l’Assegno ha fatto il suo debutto a marzo 2022, chi ha iniziato a percepirlo da quel mese riceverà l’ultima tranche del primo anno a febbraio 2023, mentre a marzo comincerà a ricevere la prima mensilità del secondo anno. La condizione però è sempre la stessa: rinnovare l’ISEE subito a gennaio per ricevere senza interruzioni gli ultimi due mesi (gennaio-febbraio) della prima annualità, facendo poi partire a marzo 2023 la seconda.
Luca Napolitano