Dopo la lunga trafila della Legge di Bilancio, il Superbonus del 2023 riparte dal 90%. La vecchia super-aliquota del 110 tramonta così dai radar, vista la modifica introdotta in manovra. Sì, ma non per tutti. Il 110 sopravvivrà infatti per alcuni, in virtù della proroga – molto dibattuta e sofferta – che alla fine il ministro del MEF Giorgetti aveva confermato a dicembre dopo settimane di smentite e tira-molla istituzionali. Proroga sì, poi no. Anzi sì. L’altalenante questione ruotava appunto sulla scelta se mantenere o meno – e soprattutto per chi e con quali criteri – la maxi formula del 110%, che su larga scala era comunque destinata all’estinzione a partire dal 1° gennaio.
Vediamo quindi chi potrà ancora beneficiare del “vecchio” Superbonus. Una premessa però è d’obbligo: i giochi ormai sono fatti, quindi non sarà più possibile adesso per il 110 “aggregare” ulteriori beneficiari dell’ultima ora. Insomma, chi ha avuto ha avuto e chi ha dato ha dato. Le condizioni erano differenziate fra possessori privati e aree condominiali.
Per i possessori privati, infatti, la dead-line era stata fissata al 25 novembre 2022, termine entro il quale i titolari delle abitazioni private dovevano presentare la CILA dei lavori in programma per il 2023. Tale adempimento avrebbe quindi garantito/garantirà loro la possibilità di detrarre le spese dei lavori col 110 anziché con l’aliquota abbassata al 90%.
Discorso diverso invece per i condomìni. Nel caso infatti dei lavori sulle aree comuni la proroga prevedeva, per quanto riguarda la CILA, tempi più permissivi dato che il termine di consegna della Comunicazione di inizio lavori era stato spostato fino al 31 dicembre 2022. A questo però andava aggiunta una condizione in più, cioè l’aver approvato la delibera assembleare sull’esecuzione dei lavori entro la data del 18 novembre 2022.
Detto altrimenti: potevano presentare la CILA entro il 31/12, e quindi garantirsi la detrazione del 110 anche nel 2023, solo quei condomìni che avessero dato l’ok in assemblea ai lavori entro il 18/11. Facevano infine eccezione quei condomìni la cui delibera fosse stata approvata anche dopo il 18/11, e comunque entro il 24 novembre, ma in questi casi la consegna della CILA doveva per forza avvenire non oltre il 25 novembre. In tutti gli altri casi non contemplati, addio 110 e “benvenuto”, si fa per dire, 90%.